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Stralcio dalla normativa
[…] Formazione dei responsabili dell’elaborazione, della gestione e della applicazione della procedura di autocontrollo basata sul sistema HACCP nel settore alimentare
Obbligo di formazione
Come previsto all’allegato II, capitolo XII, del Regolamento n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, gli operatori del settore alimentare devono assicurare che i responsabili dell’elaborazione e della gestione della procedura di autocontrollo o del funzionamento delle pertinenti guide abbiano ricevuto un’adeguata formazione per l’applicazione dei principi del sistema HACCP.
L’onere della formazione e dell’aggiornamento obbligatorio è a carico del datore di lavoro.
Si definisce responsabile dell’elaborazione e della gestione delle procedure di cui all’art. 5, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 852/2004 il responsabile legale dell’impresa alimentare o un altro operatore espressamente delegato.
Ai fini della formazione si individuano tre categorie di imprese del settore alimentare
- Imprese della commercializzazione (depositi all’ingrosso, negozi di vendita, trasporto di alimenti, vendita ambulante, ecc.)
- Imprese della somministrazione (bar, caffetterie, osterie, ristoranti, pizzerie, somministrazione ambulante, ecc.)
- Imprese della produzione e/o trasformazione e/o somministrazione complessa (ristorazione collettiva, ristorazione che effettua banqueting e catering, panifici, pasticcerie, gelaterie, gastronomie, macellerie, pescherie, ecc.)
Espletamento, contenuti minimi e durata minima obbligo formativo
L’obbligo formativo ha cadenza quinquennale e deve essere espletato in modo differenziato dai responsabili delle tre categorie di imprese».
(Ndr La normativa prevede una durata di 4 ore per la formazione dei responsabili di imprese della commercializzazione, di 8 ore per le imprese della somministrazione e di 8 ore per le imprese della produzione, trasformazione, somministrazione complessa.)