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Stralcio dell’ALLEGATO “B” alla delibera di Giunta regionale n. 372 dell’8 aprile 2008.
«Classificazione delle mansioni a rischio ai fini dell’individuazione del personale tenuto alla frequenza dei corsi di formazione.
Ai fini della formazione del personale addetto alle industrie alimentari, si distinguono due elenchi (non esaustivi).
Elenco B: mansioni che comportano il contatto diretto con gli alimenti
Cuochi, (ristorazione collettiva, solastica, aziendale, centri di produzione pasti, ristoranti e affini, rosticcerie);
pasticceri;
gelatai (produzione);
addetti alle gastronomie (produzione e vendita);
addetti alla produzione di pasta fresca;
addetti alla lavorazione del latte e dei formaggi, esclusi addetti alla stagionatura e mungitori;
addetti alla macellazione, sezionamento, lavorazione trasformazione e vendita (con laboratorio cibi pronti) delle carni, del pesce e dei molluschi;
addetti alla produzione di ovo prodotti (escluso imballaggio);
baristi (ad esclusione della sola somministrazione di bevande);
fornai e addetti alla produzione di pizze, piadine ed analoghi;
addetti alla lavorazione e vendita di prodotti ortofrutticoli;
addetti alla vendita del pesce;
addetti alla vendita di alimenti sfusi;
personale addetto alla somministrazione/porzionamento dei pasti nelle strutture scolastiche e socio-assistenziali.
Gli addetti alle mansioni di cui all’elenco B, oltre al possesso dell’attestato di formazione di base, sono comunque tenuti anche al conseguimento dell’attestato d formazione specifico in relazione alla tipologia di attività cui sono destinati nell’industria alimentare.
Gli addetti alle sagre, fiere, feste popolari e manifestazioni a carattere religioso, benefiche o politiche in cui si effettua preparazione e somministrazione in loco di alimenti, sono esclusi dall’obbligo dell’attestato di formazione, in funzione dell’occasionalità e temporaneità dell’evento, ad eccezione di un responsabile appositamente identificato per ogni Associazione o Ente che esercita tali attività nell’ambito della manifestazione (art. 92, comma 14 della Legge 33 dic. 2000, n. 388)
Modalità e criteri di organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento
[…] I CORSI DI BASE (Corso di formazione), destinati a tutti gli addetti al personale addetto alle industrie alimentari, deve avere la durata di almeno 6 ore […].
[…] I CORSI DI AGGIORNAMENTO, destinati al personale di cui all’elenco B del precedente paragrafo 6, già in possesso dell’attestato di formazione di base, deve avere la durata di almeno 6 ore […]».