Normativa Sicilia – 3

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Stralcio del Decreto Assessoriale della Regione Siciliana 19 febbraio 2007

Linee di indirizzo e procedurali relative ai percorsi formativi degli alimentaristi.

«[…] Classificazione delle mansioni a rischio ai fini della individuazione del personale tenuto alla frequenza dei corsi

L’attività di alimentarista comporta dei rischi per la salubrità degli alimenti preparati, di entità variabile, in relazione ai cicli lavorativi attuati.

A tale fine si precisa che le attività possono essere sinteticamente classificate in tre livelli decrescenti di rischio:

Categoria A – rischio elevato (attività che comportano manipolazione di alimenti deteriorabili, nelle fasi di produzione, preparazione, cottura e confezionamento):

– responsabili dell’industria alimentare e/o della qualità all’interno di un’azienda, nonché personale con responsabilità di sorveglianza, gestione di settore del processo;

– pasticceri;

– addetti all’industria conserviera;

– personale operante all’interno delle cucine per mense, ristoranti, pizzerie e similari;

– produttori di gelato artigianale;

– addetti alle rosticcerie, gastronomie, personale addetto alle lavorazioni della pasta fresca, pastifici;

– addetti ai bar, tavola calda;

– addetti presso stabilimenti di lavorazione delle carni e del pesce;

– addetti stabilimenti di prodotti d’uovo, gastronomici e dolciari;

– addetti lavorazioni prodotti da forno;

– addetti manipolazione prodotti dietetici, per la prima infanzia e destinati ad una alimentazione particolare;

– addetti ai caseifici;

– allievi di scuola alberghiera addetti a lavorazioni non contemplate nell’elenco di cui sopra, che presentano, comunque, un rischio microbiologico significativo;

– addetti alla vendita presso esercizi commerciali (supermercati, salumerie, macellerie, pescherie, ecc.).

Categoria B – rischio medio (attività che comportano manipolazione di alimenti confezionati o sfusi non deteriorabili o alla relativa sola somministrazione e vendita):

– personale addetto alla sola somministrazione nelle mense;

– camerieri (personale di sala presso attività di ristorazione);

– personale addetto alla vendita dei prodotti ortofrutticoli ed al trasporto degli alimenti sfusi che necessitano di controllo della temperatura (ex art. 44, D.P.R. n. 327/80).

 

Gli alimentaristi addetti all’espletamento di mansioni di cui alla categoria A e B sono tenuti all’acquisizione di un attestato di formazione, conseguito a seguito della frequenza di un apposito corso di formazione.

 

Gli addetti alle sagre e feste paesane e popolari, in cui si effettua preparazione e somministrazione in loco di alimenti, sono esclusi dall’obbligo del possesso dell’attestato di formazione, in funzione dell’occasionalità e temporaneità dell’evento, ad eccezione di un responsabile appositamente identificato per ogni associazione o ente che esercita tali attività nell’ambito della manifestazione.

[…] Modalità di svolgimento e programmi dei corsi

La realizzazione dei corsi dovrà avvenire con le modalità sotto specificate:

4.1 Tipologie corsi

 

Si prevedono tre tipologie di corsi di formazione:

[…]

– corso di richiamo di sei ore destinato a tutti gli operatori che espletano attività di cui alle categorie A e B (rischio medio-alto) e che sono già in possesso di un idoneo attestato di formazione scaduto […]».