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Stralcio dell’Allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 4197 del 22/11/2004
Linee guida per l’individuazione dei criteri per la formazione igienico-sanitaria degli addetti alle imprese alimentari
«[…] Modalità formative del personale addetto al settore alimentare
La formazione destinata al personale alimentarista deve essere:
– obbligatoria;
– specifica per tipologia di attività svolta;
– permanente, attraverso aggiornamenti o approfondimenti periodici (ogni qualvolta siano introdotte innovazioni di tipo legislativo, tecnologico e organizzativo);
– documentata, attraverso il rilascio di un attestato di frequenza.
I corsi devono essere organizzati per gruppi omogenei e devono prevedere l’acquisizione di conoscenze sui fondamenti igienico-sanitari, legislativi, le buone pratiche di lavorazione aziendale e l’applicazione delle tecniche di autocontrollo.
In relazione alle diverse figure professionali e ruoli all’interno dell’industria alimentare sono individuati due livelli di formazione:
[…]
2) secondo livello: personale che assolve incarichi meramente esecutivi.
A titolo di esempio: addetti alla vendita prodotti alimentari deperibili, addetti alla somministrazione presso attività di bar, fast food, personale di sala presso attività di ristorazione, mungitori, ecc..
Per tale personale deve essere previsto un corso teorico-pratico della durata minima di 4 ore […].
Sono esclusi dall’obbligo formativo, sostitutivo del libretto di idoneità sanitaria, gli addetti che non manipolano direttamente i prodotti alimentari, quali gli addetti al trasporto di alimenti non deperibili e confezionati, gli addetti alla vendita di frutta e verdura, i lavapiatti, i tabaccai, i farmacisti, gli insegnanti che assistono la ristorazione scolastica, il personale degli asili e scuole materne che non manipola alimenti. Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta può escludere dall’obbligo formativo altre categorie di addetti del settore alimentare, qualora questi non manipolino direttamente i prodotti alimentari.
Gli addetti alle sagre e feste paesane e popolari, in cui si effettua preparazione e somministrazione in loco di alimenti, sono esclusi dall’obbligo del possesso dell’attestato di formazione, in funzione dell’occasionalità e temporaneità dell’evento, ad eccezione di un responsabile appositamente identificato per ogni Associazione o Ente che esercita tali attività nell’ambito della manifestazione […]».